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Per sito inquinato o sito contaminato , s'intende quell'area in cui è stata verificata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni e delle acque superficiali e sotterranee, in seguito ad attività umane svolte, o in corso di svolgimento, le cui concentrazioni siano superiori a quelle imposte dalla legge.
La normativa relativa alla bonifica di siti inquinati è in fase di mutamento: il D.M. 471/99 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati", è stato sostituito dal Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della Parte Quarta del D. Lgs 152/06, anch'esso in fase di modifica.
Per bonifica ambientale di un sito contaminato, s'intende una serie di interventi volti a:
La bonifica è quell'insieme di azioni volte a diminuire le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e superficiali, con concentrazioni minori rispetto a quelle fissate per la specifica destinazione d'uso.
La bonifica ambientale e il ripristino di un sito inquinato , devono privilegiare le tecniche che sostengano il ricorso a tecnologie innovative. Quindi devono essere privilegiate:
Per misure di sicurezza si intendono tutti quegli interventi volti ad assicurare l'isolamento ed il contenimento della fonte dell'inquinamento con l'obiettivo di arrestare la migrazione delle sostanze inquinanti in altri settori ed il loro eventuale contatto con la popolazione, di conseguenza rappresentano tutti quegli interventi atti a non causare danni all'ambiente scatenati dall'inquinamento residuo, le azioni di osservazione e monitoraggio idonee ad assicurare il controllo nel tempo delle misure prese, ed eventuali limitazioni d'uso del sito rispetto alle ipotesi degli strumenti urbanistici.
La bonifica ambientale con misure di sicurezza consiste dunque nell'attuare quell'insieme di interventi volti a diminuire le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee, a concentrazioni maggiori rispetto a quelle stabilite per la specifica destinazione d'uso, se i valori di concentrazione residua delle sostanze inquinanti non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie a costi tollerabili.
I valori di concentrazione, per essere definiti accettabili, devono avere le seguenti caratteristiche:
Per impianti in esercizio, s'intendono quelli che derivano da una bonifica ambientale che non provochino un fermo prolungato delle attività produttive o che, in ogni caso, non siano sproporzionati rispetto al giro d'affari annuo prodotto dall'impianto in questione (art. 114, comma 9, L . 388/00).
Il ripristino ambientale consiste nell'insieme di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che rappresentano il compimento degli interventi di bonifica, con lo scopo di riportare il sito alla completa fruibilità.
In attesa di interventi di bonifica ambientale e ripristino permanente dei siti inquinati , si agisce con interventi d'urgenza al fine di rimuovere le fonti inquinanti e contenere al minimo la diffusione degli inquinanti stessi.
Comprende tutti gli interventi volti ad isolare in modo risolutivo le fonti inquinanti nel momento in cui le stesse siano rappresentate da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla loro rimozione pur applicando le migliori tecniche a costi ammissibili.